La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici aventi la finalità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, in relazione ai fattori di rischio professionali, all’ambiente di lavoro e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Nel caso in cui l’azienda svolga attività a rischio oppure i lavoratori, a seguito dell’analisi mediante redazione del DVR, svolgano mansioni che necessitino di controllo medico, risulta necessario nominare un Medico Competente a cui sarà affidata la Sorveglianza Sanitaria dell’azienda.
Il Medico Competente effettuerà delle visite periodiche, che hanno lo scopo di accertarsi del buono stato di salute del lavoratore e della capacità di poter svolgere un determinato incarico senza controindicazioni.
Vediamo quali sono le tipologie di visite che il medico deve effettuare per la sorveglianza sanitaria.
Cosa comprende la sorveglianza sanitaria dei lavoratori:
- visita medica preventiva;
- visita medica periodica;
- la visita medica su richiesta del lavoratore;
- visita medica in occasione del cambio della mansione;
- la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
Le visite mediche, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.
La sorveglianza sanitaria è uno dei tanti strumenti di tutela del lavoratore, pertanto esso è tenuto a collaborare con il medico competente fornendogli tutte le informazioni richieste ed ha l’obbligo di sottoporsi alle visite secondo le modalità e le periodicità che gli vengono comunicate, tale obbligo è sancito dall’art. 20 del T.U.
In data 27 agosto 2022 è ufficialmente in vigore il Decreto Legislativo 101/2020 dal titolo “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom”, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, art. 117”.
Il Decreto abroga il D. lgs. 230/95 e s.m.i. e introduce importanti novità in materia di prevenzione e protezione dalle radiazioni ionizzanti, adeguando la normativa vigente a quanto previsto in sede europea, tra cui una riduzione consistente dei valori limite di esposizione per i lavoratori esposti con la dose equivalente al cristallino ridotta a 20 millisievert/anno e alcune novità per quanto concerne la protezione dall’esposizione dalle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti in particolare il radon negli ambienti di vita e di lavoro.
La sorveglianza di tutti i lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti, sia di categoria A che di categoria B, è affidata esclusivamente ai Medici Autorizzati, iscritti nell’elenco nominativo presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
La Marsan Consulting si avvale di uno staff altamente qualificato costituito sia da Medici Competenti che Medici Autorizzati per la programmazione e svolgimento delle visite ai dipendenti dell’azienda interessata.